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Guida ai diritti del consumatore
Acquistare per telefono in Italia: chiamata, conferma scritta, recesso e contrassegno – cosa dice la legge
Ordinare per telefono è un contratto a distanza con regole precise, dal primo «buongiorno» alla restituzione. Questa guida le spiega con l’esempio di un integratore venduto tramite richiamata e contrassegno.
Data di pubblicazione: 2026-09-17
1. Il telefono è vendita a distanza
Quando professionista e consumatore concludono un contratto usando esclusivamente mezzi di comunicazione a distanza – e il telefono lo è – si tratta di un contratto a distanza disciplinato dal Codice del consumo (d.lgs. 206/2005, artt. 45 e seguenti). Valgono gli obblighi informativi, la conferma su supporto durevole e il diritto di recesso, sia che ti chiamino sia che chiami tu.
2. Chi può chiamarti
Le telefonate commerciali con operatore verso numeri non iscritti al Registro pubblico delle opposizioni sono ammesse; per i numeri iscritti servono il consenso del contraente o un rapporto in corso. In ogni caso il trattamento del numero per telemarketing richiede una base giuridica (art. 130 Codice della privacy): quando compili un modulo per essere richiamato, dai il consenso a quella chiamata, e puoi revocarlo in qualsiasi momento, anche durante la conversazione. Le chiamate indesiderate si segnalano al Garante per la protezione dei dati personali.
3. L’inizio della conversazione
Se il professionista, o chi agisce per lui, chiama per concludere un contratto, all’inizio della conversazione deve rivelare la propria identità, l’eventuale identità della persona per conto della quale telefona e lo scopo commerciale della chiamata (art. 51, comma 5, Codice del consumo). Se nessuno si presenta, la chiamata è già fuori dalle regole.
4. Le informazioni prima del contratto
Prima che tu sia vincolato, il professionista deve fornirti in modo chiaro e comprensibile, tra l’altro, le caratteristiche del bene, la propria identità e l’indirizzo, il prezzo totale comprensivo di imposte e spese di consegna, le modalità di pagamento e consegna, il diritto di recesso e la garanzia legale (art. 49, comma 1). Per telefono può limitarsi alle informazioni essenziali e fornire le altre su supporto durevole (art. 51, comma 4): fornirle è comunque obbligatorio.
5. Quando sei vincolato: la regola italiana
L’Italia ha scelto la tutela più forte prevista dal diritto europeo. Se è il professionista a telefonare per concludere il contratto, deve confermare l’offerta al consumatore, che è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o averla accettata per iscritto; se il consumatore lo accetta, la conferma può avvenire anche su supporto durevole (art. 51, comma 6). Un «sì» al telefono non basta. Il professionista fornisce inoltre la conferma del contratto concluso su supporto durevole, entro un termine ragionevole e al più tardi al momento della consegna (comma 7). Conserva quella conferma: è la prova di ciò che è stato pattuito.
6. Recesso: 14 giorni dalla consegna
Nei contratti a distanza hai 14 giorni per recedere senza indicare il motivo e senza costi diversi da quelli previsti (art. 52). Per i contratti di vendita il termine decorre dal giorno in cui tu, o un terzo da te designato, acquisite il possesso fisico del bene (art. 52, comma 2, lett. b)). Basta una dichiarazione esplicita al professionista, anche con il modulo tipo (art. 54); se non sei stato informato sul recesso, il termine si estende di dodici mesi (art. 53). Attenzione con gli integratori: i beni sigillati che non si prestano a essere restituiti per motivi igienici o di protezione della salute sono esclusi dal recesso se aperti dopo la consegna (art. 59, lett. e)). Apri la confezione solo quando hai deciso di tenerla.
7. Contrassegno
Con il contrassegno consegni l’importo al corriere quando ricevi il pacco: nessun anticipo e nessun rischio di pagare per qualcosa che non arriva. Verifica che il prezzo annunciato sia quello totale: il professionista deve indicare il prezzo comprensivo di imposte e di tutte le spese aggiuntive, comprese quelle di consegna (art. 49, comma 1, lett. e)). Un supplemento per il contrassegno che compare solo alla porta non è ammesso se non è stato comunicato prima. Pagare in contanti non cambia il diritto di recesso: puoi recedere nel termine e ottenere il rimborso.
8. Garanzia legale
Se il bene non è conforme – confezione danneggiata, termine minimo di conservazione superato, prodotto diverso da quello ordinato – il venditore risponde dei difetti che si manifestano entro due anni dalla consegna (art. 133); quelli che si manifestano entro un anno si presumono esistenti alla consegna (art. 135). Le associazioni dei consumatori e le Camere di commercio offrono assistenza e conciliazione.
9. Prezzi e sconti
Il prezzo va indicato per intero, imposte e spese comprese. Chi annuncia una riduzione di prezzo deve indicare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti (art. 17-bis Codice del consumo). Un prezzo barrato senza quel riferimento è un segnale d’allarme.
10. Integratori alimentari: etichetta e notifica
Gli integratori sono alimenti. L’etichetta deve riportare la denominazione «integratore alimentare», le categorie di nutrienti, la dose giornaliera raccomandata, l’avvertenza di non superarla, l’indicazione che non sostituisce una dieta variata ed equilibrata e quella di tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni (art. 6 d.lgs. 169/2004); le quantità si esprimono per dose giornaliera e in percentuale dei valori di riferimento (Regolamento (UE) n. 1169/2011, allegato XIII). Prima dell’immissione in commercio il prodotto va notificato al Ministero della Salute (art. 10 d.lgs. 169/2004), che lo inserisce nel Registro degli integratori: una notifica, non un’autorizzazione né una valutazione. Nella pubblicità sono ammesse solo indicazioni sulla salute autorizzate nel registro UE (Regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (UE) n. 432/2012); riguardano il nutriente e richiedono che il prodotto ne sia «fonte». Per gli estratti vegetali non esistono indicazioni autorizzate; la Corte di giustizia ha chiarito nel 2025 che il regime transitorio dell’art. 28, paragrafo 6, non è un’autorizzazione generale per le indicazioni «in attesa» (causa C-386/23). Per le sostanze vegetali ammesse negli integratori vale l’elenco del DM 10 agosto 2018, che per alcune piante prevede avvertenze obbligatorie in etichetta.
11. Se nasce una controversia
Il professionista deve informare il consumatore sugli organismi di risoluzione alternativa delle controversie ai quali aderisce (art. 141-sexies). Le Camere di commercio offrono servizi di conciliazione; le pratiche commerciali scorrette si segnalano all’AGCM; le violazioni in materia di etichettatura e pubblicità degli alimenti al Ministero della Salute e ai servizi di igiene degli alimenti delle ASL.
12. Come leggere una pubblicità di integratore
- Quantità: ci sono i milligrammi e il % VNR per dose giornaliera? Senza quantità non c’è nulla da verificare.
- Indicazioni: valgono solo per nutrienti con indicazione autorizzata: «lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone» lo è, «aumenta la potenza» no.
- Malattie: un alimento non può essere pubblicizzato come capace di prevenire, curare o guarire malattie (art. 7, par. 3, Regolamento (UE) n. 1169/2011).
- Recensioni: chi le mostra deve dire se e come garantisce che provengano da consumatori che hanno usato il prodotto (Codice del consumo, come modificato dal d.lgs. 26/2023). Stelline senza fonte non dicono nulla.
- Prezzo: totale, con consegna; negli sconti, il prezzo più basso dei 30 giorni precedenti.
- Responsabile: nome e indirizzo dell’operatore del settore alimentare devono comparire sulla confezione (art. 9, par. 1, lett. h), Regolamento (UE) n. 1169/2011).
Fonti
- Codice del consumo – d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (artt. 49, 51, 52–59, 128–135, 141 ss., 17-bis) – Normattiva
- Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (artt. 122, 130) – Normattiva
- Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 – integratori alimentari (artt. 6, 10) – Normattiva
- Ministero della Salute – Registro degli integratori alimentari
- Ministero della Salute – sostanze e preparati vegetali negli integratori (DM 10 agosto 2018)
- Garante per la protezione dei dati personali
- Registro pubblico delle opposizioni
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
- Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori
- Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
- Regolamento (UE) n. 432/2012 – elenco delle indicazioni sulla salute consentite
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 – informazioni sugli alimenti ai consumatori (artt. 7, 9; allegato XIII)
- Direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari
- Corte di giustizia UE, causa C-386/23 – indicazioni sulle sostanze vegetali
- EFSA – livelli massimi tollerabili di assunzione (zinco 25 mg, selenio 255 µg al giorno)